Lo statuto

U.O. Neurochirurgia - Università degli studi di Milano

ART. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C. una libera associazione nominata:
“Amici della Clinica Neurochirurgica dell’Università di Milano” (ACNUM)”.
Essa è regolata dal presente statuto per quanto esso non disponga dal Codice Civile.
ART. 2
L’Associazione ha sede in Milano, via Francesco Sforza n. 35
ART. 3 – FINALITA’
L’Associazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguenti settori di attività :

  1. promuovere l’assistenza sociosanitaria ai pazienti ed ai loro parenti seguiti dalla Clinica Neurochirugica dell’ Ospedale Policlinico, al di fuori di quelle che sono le incombenze proprie all’assistenza ospedaliera;
  2. promuovere il progresso della cultura neurochirurgica attraverso la promozione, l’organizzazione e il sostegno di manifestazioni scientifiche, nonché attraverso il supporto dell’attività della Clinica suddetta;
  3. promuovere la formazione ed istruzione di personale paramedico e volontario che afferisce alla Clinica Neurochirurgica.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 – PROVENTI
I proventi dell’Associazione sono costituiti da quote associative, offerte, donazioni, lasciti testamentari, proventi di sponsorizzazione e dall’utilizzo di beni o somme che provenissero a qualsiasi titolo, compresi contributi erogati da Enti Pubblici e/o Privati.
Essa potrà pertanto compiere quelle operazioni a carattere corrispettivo purchè la destinazione dei proventi sia finalizzata agli scopi istituzionali.
ART. 5 – SOCI
L’Associazione è composta da soci Benemeriti, Vitalizi e Ordinari a seconda del contributo fissato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno eguali diritti.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Sono soci le persone o le organizzazioni che collaborano attivamente e con regolarità per il conseguimento degli scopi dell’ Associazione. Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, se eletto. L’ammissione di un Socio viene deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta dell’interessato.
I soci cessano di appartiene all’ Associazione per recesso, esclusione, o per mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini fissati dal Consiglio.
L’esclusione viene pronunciata dall’Assemblea, dopo aver sentito l’interessato, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l’Associazione.
L’adesione all’ Associazione comporta per l’associato maggiore età (qualunque sia la categoria) il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.
ART. 6 – ORGANI
Sono organi dell’ Associazione :

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Comitato esecutivo (se eletto):
  4. il Revisore dei Conti

ART. 7 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai soci Benemeriti, Vitalizi e Ordinari in regola con il versamento annuale della quota associativa.
L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. E’ ammessa la delega; ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta  dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  1. La determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle direttive generali dalla Associazione;
  2. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
  3. La nomina del Revisore dei Conti
  4. L’approvazione dei rendiconto annuale di esercizio;
  5. L’adozione e ogni modifica dei regolamenti interni;
  6. Le deliberazioni su qualunque oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione assembleare, salvo quanto di competenza dell’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione. E’ valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, e in seconda convocazione con la presenza di un ventesimo o dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti aventi diritto di voto.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  1. ogni modifica del presente Statuto;
  2. lo scioglimento dell’ Associazione

La convocazione delle Assemblee deve essere scritta e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della riunione indicandone la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissata per l’assemblea.
ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, nominati dall’Assemblea generale ordinaria, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo deve garantire l’esecuzione delle linee programmatiche approvate dall’ Assemblea. Esso ha l’obbligo di redigere annualmente la relazione consuntiva sull’attività svolta congiuntamente al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea. Inoltre esso fissa annualmente l’ammontare della quota associativa, a meno che vi provveda il Comitato Esecutivo se eletto.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’attuazione dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea e di ogni altra operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi. Detti poteri potranno dal Consiglio stesso essere in parte delegati ad uno o più dei suoi membri.
I membri dimissionari, deceduti o che non abbiano partecipato alle riunioni senza giustificato motivo per più di quattro volte consecutive vengono sostituiti per cooptazione. I nuovi membri cooptati resteranno in carica sino all successiva riunione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, nonché uno o due Vice-Presidente. Potrà nominare inoltre un Segretario Generale, che può anche essere estraneo al Consiglio stesso determinandone i poteri.
Il Consiglio Direttivo o direttamente l’Assemblea possono nominare un Comitato Esecutivo composto da cinque persone, tra le quali il Presidente, scelto fra i componenti il Consiglio Direttivo con il compito di svolgere l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Associazione e, in particolare, di incassare ed erogare i contributi e gli altri mezzi destinati a perseguire lo scopo sociale, nonché procedere all’acquisto di macchinari.
Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, delle Commissioni composte da tre o cinque componenti per   specifichi incarichi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre dei suoi membri. La data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto almeno otto giorni prima delle riunioni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando un quarto dei suoi membri in carica è presente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto di chi presiede p dirimente. Ai componenti il Consiglio Direttivo non compete compenso alcuno salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente dell’Associazione vengono assunte dal Vice-Presidente o dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente può essere confermato  fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Al Presidente e al o ai Vice Presidenti, in caso di assenza del Presidente, spettano tutti i poteri ad essi conferiti dal Consiglio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negozia.
ART. 10 – REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea nomina, ogni triennio, un Revisore dei Conti, con la funzione che la legge attribuisce ai Sindaci delle società per azioni.
ART. 11 – ESERCIZI SOCIALI, UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Gli esercizi sociali iniziano il 1° Gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ogni anno ad eccezione del primo.
E’ fatto divieto al Consiglio di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 12 – REGOLAMENTO INTERNO
L’Associazione si doterà, se necessario, di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
L’approvazione del regolamento interno e di eventuali modifiche spetta all’ Assemblea ordinaria.
ART. 13 – RESPONSABILITA’
I soci dell’Associazione non sono responsabili dei debiti dell’Associazione, salvo quanto disposto dall’art. 38 del Codice Civile.
ART. 14 – DURATA E SCIOGLIMENTO
L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di ¾ dei Soci iscritti.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 


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Padiglione MONTEGGIA, quarto piano

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